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Cenni sul diritto islamico

Il diritto islamico è il terzo grande sistema giuridico mondiale. Islam significa totale sottomissione a Dio, e il diritto islamico non si sottrae a questa sottomissione. Legato a un testo scritto in arabo il diritto risente dello spirito della lingua e della cultura araba. Una lingua che riproduce per iscritto le sole consonanti apre la possibilità di complesse dispute filologiche. Inoltre la mentalità araba, più algebrica che geometrica, tende ad aggregare le nozioni, ma non a sistematizzarle: i pochi principi giuridici fissati per l'eternità dal Corano costituiscono perciò la base di una casistica indistricabile per chi l'affronta con mente euclidea o cartesiana. Vincolato ad un testo sacro, il diritto islamico è subordinato al rituale religioso; quindi la scienza giuridica è vincolata dalla teologia. Infine le categorie giuridiche sono più sfumate di quelle europee: mentre per il nostro diritto vige la logica binaria del lecito e dell'illecito, per quello islamico l'atto giuridico può essere obbligatorio, raccomandato, permesso, riprovato e vietato.

Nato da una predicazione rivolta dapprima al commerciante cittadino e poi al beduino guerriero da parte di un profeta vissuto troppo brevemente, è subordinato a precetti religiosi e, come questi, immutabile. Diffusosi in breve tempo su un territorio che andava dall'Indonesia alla Spagna e dai Balcani alla Nigeria del Nord, il diritto islamico porta con sé una frattura insanabile: il suo adeguamento a tempi e società nuove è incompatibile con la sua intangibilità. Esso poté tuttavia sopravvivere ed estendersi grazie alla sua capacità di convivere con altri diritti e grazie alla natura delle sue fonti, le quali riuscirono in larga misura a integrare le disposizioni coraniche, pur senza innovarle formalmente.

Il complesso di norme religiose, giuridiche e sociali direttamente fondate sulla dottrina coranica prende il nome di Sharìa. In quest'ultima convivono regole teologiche, morali, rituali e quelle che noi chiameremmo norme di diritto privato, affiancate da norme fiscali, penali, processuali e di diritto bellico. Sharìa significa, alla lettera, "la via da seguire", ma si può anche tradurre con "legge divina".

Fonte: "I grandi sistemi giuridici" di Mario G. Losano - Laterza

Da: Daniele Dallatomasina

Scritto da Daniele Dallatomasina| Stampa |05 Agosto 2005
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